Art. 1.

      1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate, di seguito denominata «energia CIP 6», alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
      2. Le somme derivanti dai risparmi di spesa ottenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN), relativi alle quote di energia elettrica di cui al comma 1, il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche assimilate, a decorrere dall'anno 2006 e negli anni successivi, sono destinate ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER), istituito, ai sensi del comma 3, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a contabilità separata.
      3. L' ammontare del trasferimento al FRIGER previsto dal comma 2 equivale alla quota della tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni per l'energia CIP 6 per la parte di fonti assimilate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata

 

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a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime.
      4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca conformi all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica, predisposto dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e approvato nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
      5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente, entro il mese di settembre, a emanare un apposito decreto per fissare le modalità di utilizzazione del FRIGER nonché di erogazione dei relativi contributi.